Il Decreto Ministeriale 15/11/15 (ri)da il via libera all’utilizzo terapeutico della cannabis in Italia – A partire dal 1 dicembre 2015, conseguentemente al decreto ministeriale del 15 novembre (DM 15/11/15), riprende l’utilizzo terapeutico della cannabis. La Cannabis è una pianta angiosperme della famiglia delle Cannabaceae originaria dell’Asia centrale famosa da sempre per i suoi effetti psicotropi e stupefacenti, nonché come pianta medicinale: nel corso degli ultimi decenni si sono accumulati diversi studi sulle attività farmacologiche della cannabis, ricerche che hanno trovato nel prof. Lester Grinspoon il loro più noto promotore. Medico_dermatologo_boticas_qf

Attualmente sono stati riconosciuti gli effetti dell’utilizzo farmaceutico della cannabis per il trattamento di nausea e vomito (sintomi direttamente legati ad HIV e cancro), anoressia e cachessia (sindrome da deperimento), spasticità, dolore cronico; le ricerche in campo farmaceutico più recenti si stanno concentrando sugli effetti terapeutici che la cannabis potrebbe apportare in terapie contro malattie autoimmuni, cancro, allergie, disturbi della pressione arteriosa.

Come intervengono e reagiscono i principi attivi della cannabis nella cura delle patologie? I cannabinoidi (sostanze chimiche di origine naturale) si legano a specifici recettori nel sistema cannabinergico, un sistema legato alla presenza di cannabinoidi endogeni. I recettori CB1 e CB2 sono distribuiti in maniera molto differente, con i CB1 sostanzialmente concentrati nel sistema nervoso centrale e i CB2 sostanzialmente nelle cellule del sistema immunitario. Il legame dei cannabinoidi ai recettori CB1 causa una inibizione presinaptica del rilascio di vari neurotrasmettitori (in particolare NMDA e glutammato), e una stimolazione delle aree della sostanza grigia periacqueduttale e del midollo rostrale ventromediale, che a loro volta inibiscono le vie nervose ascendenti del dolore. A livello del midollo spinale il legame dei cannabinoidi ai recettori CB1 causa una inibizione delle fibre afferenti a livello del corno dorsale, e a livello periferico il legame dei cannabinoidi con i recettori CB1 e CB2 causa una riduzione della secrezione di vari prostanoidi e citochineproinfiammatorie, la inibizione di PKA e C e del segnale doloroso. 

In Italia, grazie al decreto ministeriale DM 23/01/2013 del Ministero della Salute, è possibile utilizzare in terapia non solo il THC ma anche i composti vegetali che lo compongono, ovvero quei medicinali a base di cannabis, dal 23 febbraio 2013. Delle cinque specie vegetali esistenti, in Italia se ne utilizzano tre: bedrocan, bediol, bedrolite (se si vuole sfruttare il valore CBD il betrolite è quello che ne contiene di più a parità di costi).mortar-89048

Trattandosi di una terapia farmacologica, il Ministero della Salute prevede l’acquisto delle cartine a base di cannabis in farmacia solo ed esclusivamente previa presentazione di una ricetta medica non ripetibile redatta su ricettario privato prescritta da un medico qualsiasi (neurologo, oncologo, medico di base, medico non specialista, etc) nel rispetto dei formalismi previsti dalla Legge Di Bella (Legge 94/98). Inoltre, per legge, ogni farmacia che si approvvigiona di cannabis terapeutica non può mai cedere la cannabis in quanto tale, ma solo dopo averla ripartita nelle dosi indicate dal medico in ricetta: la farmacia prepara delle bustine/cartine contenenti la dose indicata indicata dal medico pronte per esser usate o per infusione (decotti) o per via inalatoria (tramite vaporizzatore).

Esiste anche un terzo metodo di somministrazione: quello attraverso l’olio di cannabis. Si tratta di un farmaco galenico (cioè preparato esclusivamente dal farmacista) ottenuto tramite olio d’olio farmaceutico dalle infiorescenze femminili della pianta: in base all’utilizzo di una varietà di pianta piuttosto che di un’altra è possibile ottenere un olio a diversa concentrazione di THC o CBD. Solo il farmacista è abilitato per legge ad effettuare la preparazione galenica in questione, solo grazie ad un’attenta preparazione mediante l’utilizzo di strumenti di laboratorio si può garantire la sterilità e la purezza dell’olio.

Per legge (DPR 309/90 e DM 15/11/15), secondo il decreto del 15 novembre 2015, si stabilisce che la procedura per la produzione di sostanze a base di cannabis, soprattutto quelle a base oleosa, necessiti di una titolazione dei cannabinoidi contenuti nell’olio di cannabis per ogni flacone di olio. La titolazione dei cannabinoidi richiede costose analisi di laboratorio (cromatografia liquida o gassosa accoppiata alla spettrometria di massa) che rendono impossibili l’allestimento e la distribuzione del prodotto terapeutico. Le farmacie competenti alla preparazione dell’olio di cannabis devono appoggiarsi a laboratori d’analisi esterni capaci di rispondere alle specifiche richieste enumerate nel decreto. I campioni in questione, vanno inviati ai laboratori competenti e solo una volta ottenuta la titolazione dei cannabioidi sarà possibile la distribuzione dell’olio. Importante: ogni singola preparazione deve essere analizzata, ogni singolo flacone deve esser accompagnato dalla titolazione.health-621351_1920

È vero: le leggi sono complicate e talvolta anche restrittive, ma in taluni casi sono indispensabile per poter garantire la sicurezza e l’assoluta certificazione del prodotto commercializzabile. Con la salute non si scherza e per quanto l’esperienza e la professionalità di medici e farmacisti siano innegabili, una seconda conferma è sempre garanzia di efficienza.

Per maggiori informazioni:
http://www.farmagalenica.it/olio-di-cannabis-terapeutico-legale-in-farmacia/
http://www.farmacialeva.it/articoli/
http://www.farmaciapiazzavillari.com/cannabis-flos–bedrocan,-bediol-.html