Detrazioni fiscali per chi investe, maggiore flessibilità nelle assunzioni a tempo determinato, regole meno punitive sui fallimenti. Sono queste le misure contenute nel decreto crescita 2.0 approvato settimana scorsa dal governo per incentivare le start up, che potranno anche andare a caccia di capitali sulle piattaforme online di crowdfunding. Una serie di agevolazioni che con una dote di 210 milioni di euro in due anni seguiranno le società innovative nei loro primi quattro anni di vita: dalla nascita, allo sviluppo, fino all’eventuale chiusura. Il decreto definisce per la prima volta dal punto di vista giuridico sia le start up innovative che gli incubatori certificati, stabilendo alcuni criteri per circoscrivere il perimetro delle imprese ammissibili. Le start up dovranno avere meno di quattro anni di vita, un fatturato inferiore a 5 milioni di euro e non dovranno distribuire utili. Per dimostrare il loro carattere ‘innovativo’ avranno tre possibili alternative: riservare il 30% delle loro spese a ricerca e sviluppo, avere tra i dipendenti almeno un terzo di ricercatori, dottorandi, laureati con esperienze di ricerca, oppure possedere almeno un brevetto. Per favorire l’iniziativa privata, i paletti decisi dal governo impongono che almeno il 50% del capitale sociale sia in mano a persone fisiche. Le start up dovranno iscriversi in un’apposita sezione del Registro delle imprese (l’iscrizione è gratuita). E lo stesso dovranno fare gli incubatori certificati, ovvero società che dispongono di risorse materiali e professionali per facilitare la nascita e lo sviluppo delle start up innovative. Le start up innovative per finanziarsi avranno la possibilità di raccogliere capitale di rischio anche attraverso portali online, su cui potranno lanciare offerte agli investitori per l’acquisto di quote o azioni della società. Su queste operazioni vigilerà la Consob, che nelle prossime settimane dovrà emanare una disciplina specifica. Per quanto riguarda invece l’accesso al credito, le start up potranno usufruire gratis e in modo facilitato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, cioè il fondo del ministero dello Sviluppo economico che concede alle banche garanzie pubbliche a copertura dei finanziamenti elargiti.